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mercoledì 1 maggio 2013

TRIESTE LIBERA PRESENTA IL PRIMO DOSSIER/DENUNCIA SULLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI CITTADINI DEL TLT -Territorio Libero di Trieste- DA PARTE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ITALIANA



immagine di Trieste Libera





E’ in corso di presentazione il primo dossier/denuncia sulle violazioni commesse a danno dei cittadini della Zona A del Territorio Libero di Trieste da parte dell’autorità giudiziaria italiana. Il dossier analizza i primi 16 mesi di attività sul fronte giudiziario ed in particolare i procedimenti penali, civili, fiscali/tributari, in cui i cittadini di Trieste hanno sollevato il difetto di giurisdizione disconoscendo la auto proclamata sovranità italiana sulla Zona A del TLT.

La prima eccezione sul difetto di giurisdizione è stata presentata il 14 dicembre del 2011 nel corso di un procedimento penale instaurato presso il tribunale di Trieste. Da allora i casi si sono moltiplicati e decine di ricorsi sono stati presentati dai triestini ai tribunali di Trieste, Gorizia, Bologna, Roma (Cassazione). Investita anche la Commissione Tributaria di Trieste e l’Agenzia delle Entrate per le imposizioni fiscali.

Trenta fino ad ora i magistrati italiani individuati quali responsabili della violazione dei diritti fondamentali dei cittadini della Zona A del TLT e dei trattati internazionali che li garantiscono,
a partire da quello di pace del 1947. Il dossier/denuncia di Trieste Libera verrà trasmesso agli organismi internazionali competenti e verrà aggiornato regolarmente.

Ne riportiamo di seguito un estratto di notevole valore. Si tratta della trascrizione di una delle ricusazioni di un giudice (la seconda di fila nei confronti dello stesso giudice) avvenuta in udienza durante lo svolgimento di un processo in cui il giudice aveva respinto l’eccezione sollevata dall’imputato (Roberto Giurastante) sul difetto di giurisdizione senza alcuna motivazione ed affermando – in violazione del trattato di pace – la sovranità italiana su Trieste.

Il documento è di interesse pubblico e di grande utilità per comprendere le condizioni in cui si trovano ad operare i cittadini di Trieste che si appellano al Trattato di Pace di Parigi del 1947 e agli accordi internazionali tuttora vigenti, incluso il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, disconoscendo la auto dichiarata sovranità italiana sulla Zona A del Territorio Libero.



Una testimonianza preziosa: ricusazione del giudice, udienza del 13.3.2013 (procedimento 1428/07)

Udienza del 13 marzo 2013 ore 12.45 Tribunale di Trieste

Roberto Giurastante(imputato): E… scusi, devo depositare una eccezione preliminare.

Paolo Vascotto (giudice): …eccezione…

Roberto Giurastante (imputato): e la presento personalmente…

Paolo Vascotto (giudice): e che cosa riguarda questa eccezione?

Roberto Giurastante (imputato): è un eccezione… un’eccezione di anticostituzionalità della normativa istitutrice di circoscrizione giudiziaria dello stato italiano sul Libero Territorio della città di Trieste, con conseguente nullità dell’azione penale del Pubblico Ministero ex articoli 178 e 179 del codice di procedura penale.

Giudice Paolo Vascotto: Si, l’obiezione per giurisdizione e… la ratifica lei… questa eccezione?

Grazia Pirozzi (pubblico ministero): Ehm, si, si tratta di valutare appunto quale sia, sostanzialmente, la… la incidenza di questo, posto che non esiste, appunto, un Pubblico Ministerodel Territorio libero di Trieste che sia sostanzialmente sottratto ad una giurisdizione da parte dello Stato; Trieste è una città, che fa parte dello Stato italiano, come tale non ci sono impossibilità.

Roberto Giurastante (imputato): Assolutamente no.

Avv. Dajana Minelle (parte civile): e per tanto, la geografia è questa e qui non ci torno, stampa la Costituzione che Trieste fa parte delle regioni e delle province d’Italia…

Roberto Giurastante (imputato): Assolutamente no.

Paolo Vascotto (giudice): Lei non può parlare quando vuole sa? Deve chiedere l’autorizzazione per parlare, se lo ricordi questo.

Paolo Parovel (imputato): Chiedo l’autorizzazione a parlare: ho un’eccezione con dichiarazione spontanea dell’imputato… se il giudice me lo consente…

Paolo Vascotto (giudice): Prego.

Paolo Parovel (imputato): Sempre a titolo di dichiarazione spontanea a verbale, in questo caso, la dichiarazione, visibile in qualsiasi momento, formula un’eccezione analoga, conseguente ed agganciata all’eccezione del coimputato Giurastante e l’eccezione è fondata, in estrema sintesi, sul fatto che il titolo di giurisdizione non consista nel titolo di sovranità, ma nel titolo di amministrazione civile provvisoria, derivante dal Memorandum di Londra del 1954 e che quindi vada verificata e commisurata la situazione processuale alle prescrizioni di quel mandato. Quindi, a mio giudizio, è erronea la convinzione che si tratti di territorio nazionale: si tratta di un territorio in amministrazione, su mandato internazionale, civile, provvisorio, non esistendo altro titolo. Ecco, questa è la sintesi…

Roberto Giurastante (imputato): Ehm, pardon, chiedo la parola: allora vorrei intanto rilevare che l’eccezione sul difetto di giurisdizione che è nullità assoluta, è rilevabile in qualsiasi stato e grado del procedimento e deve essere affrontata dal giudice ai sensi dell’art.20 di Procedura Penale, con sentenza e in tal senso, depone anche la risposta ricevuta dal Ministero di Giustizia della Repubblica Italiana a nostra interpellanza e, in questo caso, il giudice non si è espresso con sentenza…. ci pare di capire con ordinanaza, anche questa volta. Nell’eccezione oggi presentata e che riguarda, ovviamente, motivi di anticostituzionalità delle norme del Codice Penale italiano applicate nel Territorio Libero di Trieste, tuttora esistente ai sensi del Trattato di Pace in vigore, era stata chiesta, appunto, la sospensione e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, unico organismo italiano competente a decidere in materia. Ma, appunto, ciò non toglie che, per il difetto di giurisdizione è necessaria, intanto, la sentenza, ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Penale: quindi, ribadisco la richiesta che il giudice, in questa sede, faccia sentenza, essendo un’eccezione preliminare.

Paolo Vascotto (giudice): E’ stato accertato che lei non può difendersi da solo, adesso le tolgo la parola se continua, perché se lei continua a fare attività difensiva, io non le posso consentire di andare avanti e lasci fare il processo.

Roberto Giurastante (imputato): Mi è stato tolto il mio difensore, in quanto non è stato…

Paolo Vascotto (giudice): Ha deposto, signore. Non voglio entrare in polemica con Lei, non ho nessuna intenzione di fare polemiche e Lei mi deve consentire l’esercizio della giurisdizione, è chiaro?

Roberto Giurastante (imputato): Certamente, allora la ricuso. Questo mi è consentito? Allora, e deposito l’atto e lo leggo, lo posso leggere in udienza?

Paolo Vascotto (giudice): No.

Roberto Giurastante (imputato): Benissimo. Allora, il giudice si trova nella situazione di incompatibilità, stabilita dall’art.36 del Codice di Procedura Penale, lettera G, per i motivi stessi indicati nell’eccezione giurisdizionale, conseguenza dell’adeguamento dell’ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale riconosciuto dalla Repubblica Italiana e, tra queste, il Trattato di Pace del 1947, ratificato con legge 3054 del 25 novembre 1952, legge tuttora in vigore. Esistono inoltre gravi ragioni di convenienza, di cui alla lettera H dell’art.36 del Codice di Procedura Penale, non avendo il giudice resa l’obbligatoria sentenza sul difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Penale. Tale comportamento è gravemente lesivo dei diritti dell’imputato, visto che l’eccezione preliminare sollevata riguarda una nullità assoluta, da decidere ai sensi dell’art. 491 del Codice di Procedura Penale e che è alla base stessa della procedibilità e dello stesso esercizio dell’azione penale del PM, qui carente ex artt. 178 e 179 del Codice di Procedura Penale. Presentando la ricusazione, evidenzio che la Corte di Appello di Trieste, delegata alla sua valutazione, risulta inesistente giuridicamente quale Tribunale di secondo grado della Repubblica Italiana e quale distretto di circoscrizione giudiziaria della zona A del Territorio Libero di Trieste, ai sensi dello stesso Trattato di Pace, in vigore dal 16 settembre 1947. Si chiede quindi la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti al Ministero di Giustizia e al Ministero degli Esteri.

Paolo Vascotto (giudice): …. i signori potrebbero decidere sulla ricusazione, il Ministero degli Esteri…

Roberto Giurastante (imputato): I quali dovrebbero decidere sulla procedibilità…

Roberto Giurastante (imputato): Scusi, produco ancora un documento… chiedo l’acquisizione ancora di un documento, che è la risposta del Ministero di Giustizia “affari legislativi internazionali” ricevuta appunto dai ricorrenti, dai cittadini di Trieste che sollevano, appunto, la questione del difetto di giurisdizione, di cui parlavo prima, appunto, nel mio intervento. Posso deporre?

Paolo Vascotto (giudice): si tratta di motivi nuovi ?

Roberto Giurastante (imputato): si tratta di motivi nuovi, motivi aggiunti…



source:Trieste Libera

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